Beni immobili e gestione patrimonio

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. 
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))
 pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti 
((e di quelli detenuti))
, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.