Descrizione del procedimento
Il procedimento, introdotto dall’art 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013, consente a chiunque di, richiedere documenti o dati detenuti dal Comune di Ravenna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Procedimento
La data di presentazione, al fine del computo dei termini, è quella in cui l’istanza perviene all’Amministrazione e, rispettivamente, la ricevuta di avvenuta consegna, la notifica di lettura, il rapporto di trasmissione, la ricevuta di ritorno ovvero il timbro di arrivo dell'Amministrazione equivalgono a comunicazione della ricezione dell’istanza.
Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato e/o del documento, con riferimento, quantomeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Se la richiesta risulta troppo generica e/o incompleta, entro dieci giorni il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, invitandolo a regolarizzare l’istanza nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, trascorso il quale l’istanza viene archiviata. La richiesta di integrazione dell’istanza interrompe il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta e completa.
Il Responsabile del Procedimento, laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), deve darne contestuale comunicazione ai controinteressati soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare, nelle stesse modalità, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Il termine previsto per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento in cui il controinteressato presenta opposizione ovvero decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'ultimo dei controinteressati.
Il procedimento di accesso civico si conclude con comunicazione espressa e motivata entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatti salvi i periodi di sospensione dei termini. Dell'esito è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
In caso di accoglimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente, secondo le modalità dal medesimo indicate, i dati e/o i documenti richiesti.
Nel caso di opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità nell’evasione dell’accesso il Responsabile del procedimento comunica loro l’accoglimento dell’istanza, al fine di consentire ai medesimi di richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero il ricorso al difensore civico ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato con D.lgs. n. 97/2016. Trascorsi quindici giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell'ultimo dei controinteressati, il Responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti richiesti, salvo che non sia stata presentata dai controinteressati istanza di riesame; nel qual caso i dati e/o i documenti richiesti vengono trasmessi al termine del riesame che si sia concluso in senso confermativo all'accoglimento dell'accesso medesimo.
Tutela dell'accesso civico generalizzato
In caso di diniego totale o parziale, differimento o mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale, ovvero, qualora tale organo non sia istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Il ricorso al Difensore Civico può essere proposto dai controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso.
In tali casi, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di La Maddalena.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
Avverso la decisione del Responsabile del procedimento di accesso o, in caso di richiesta di riesame, avverso il pronunciamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni e integrazioni, Libro Quarto - Ottemperanza e Riti Speciali.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente competente nella materia cui attiene l'istanza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario Generale
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
A chi indirizzare la richiesta di accesso generalizzato
La richiesta di accesso deve essere indirizzata al responsabile del Servizio/Unità Organizzative competente che detiene i dati e/o i documenti.Non è ammessa istanza di accesso di natura meramente esplorativa ovvero per un numero di dati o di documenti manifestamente irragionevole, tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente.
Come presentare una richiesta di accesso generalizzato
L’istanza, redatta su apposita modulistica, reperibile sul sito internet istituzionale “Amministrazione Trasparente” _______________ può essere presentata al Comune di La Maddalena con le seguenti modalità:
– per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunelamaddalena.it secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
– a mezzo del servizio postale con posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede del Comune, Piazza Garibaldi 13, 07026 La MAddalena;
– brevi manu: direttamente e personalmente, ovvero su delega, presso l'Ufficio protocollo del Comune di La Maddalena, quale ufficio competente a fornire agli utenti le spiegazioni ed informazioni utili.
Documentazione da allegare alla domanda
Domanda di accesso civico generalizzato e allegati:
La richiesta non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.L’istanza di accesso generalizzato deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, e correlata dal documento di identità in corso di validità, (salvo i casi di richiesta sottoscritta con firma digitale o trasmessa ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale) ed identificare i documenti o i dati detenuti dal Comune di La Maddalena con riferimento, quantomeno, alla loro natura e al loro oggetto.
Costi e modalità di pagamento
La richiesta non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.